Art. 136. 
 
  Il  contratto  con  il  quale  l'autore  concede  la  facolta'   di
rappresentare in pubblico un'opera  drammatica,  drammatico-musicale,
coreografica, pantomimica o  qualunque  altra  opera  destinata  alla
rappresentazione, e' regolato, oltreche' dalle disposizioni contenute
nei codici, dalle  disposizioni  generali  di  questo  capo  e  dalle
disposizioni particolari che seguono. 
 
  Salvo patto contrario, la concessione  di  detta  facolta'  non  e'
esclusiva e non e' trasferibile ad altri.