Art. 47. 
 
  Le protezioni ed i dispositivi  di  sicurezza  delle  macchine  non
devono essere rimossi se non per necessita' di lavoro. 
  Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere  immediatamente
adottate misure atte a mettere in evidenza  e  a  ridurre  al  limite
minimo possibile il pericolo che ne deriva. 
  La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza
deve avvenire non appena siano cessate  le  ragioni  che  hanno  reso
necessaria la loro temporanea rimozione.