Art. 189.
                             (Mansioni)

  Il  personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia
degli  uffici  cui  e  addetto, disimpegna il servizio di anticamera,
vigila  l'accesso  del  pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei
fascicoli  e  di altri oggetti dell'ufficio ed adempie agli incarichi
di carattere materiale inerenti al servizio.
  Il  personale  ausiliario  tecnico esplica le mansioni previste dai
singoli ordinamenti.