Art. 307 (Art. 115 Cod. Str.) 
                (Attestato di idoneita' psicofisica) 
  1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera
b), del codice, e' rilasciato dalla commissione medica locale di  cui
all'articolo 119, comma 4, del codice, medesimo a seguito  di  visita
medica  specialistica  rivolta  ad  accertare  la   persistenza   dei
requisiti fisici e psichici richiesti. 
  2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che  fa
parte integrante del  presente  regolamento,  se  accompagnato  dalla
patente di guida in corso di validita' e, ove ricorra  il  caso,  dal
certificato di  abilitazione  professionale,  consente  la  guida  di
autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti  a
trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla  data
di rilascio dell'attestato ovvero nei piu' ridotti  limiti  temporali
indicati nell'attestato stesso.