Art. 307 (Art. 115 Cod. Str.)
(Attestato di idoneita' psicofisica)
1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera
b), del codice, e' rilasciato dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119, comma 4, del codice, medesimo a seguito di visita
medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei
requisiti fisici e psichici richiesti.
2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa
parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla
patente di guida in corso di validita' e, ove ricorra il caso, dal
certificato di abilitazione professionale, consente la guida di
autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a
trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data
di rilascio dell'attestato ovvero nei piu' ridotti limiti temporali
indicati nell'attestato stesso.