Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.) (Annotazione del gruppo sanguigno) 1. L'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, come prescritto dall'articolo 116, comma 3, del codice, e' riportato sulla patente di guida nell'apposito spazio a cio' destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2. 2. Gli estremi del gruppo sanguigno da riportare sulla patente di guida sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. 3. Le modalita' di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a cio' preposti, sono def- inite con decreto del Ministro della sanita' da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto puo' essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale. 4. Il titolare e' tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.