Art. 311
(Art. 116 Cod. Str.)
(Requisiti per il rilascio del CAP)
1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, e'
necessaria la titolarita' della patente di guida come di seguito
indicato:
KA - patente di categoria A;
KB - patente di categoria B;
KC - patente di categoria C;
KD - patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli
altri casi;
KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di
categoria C negli altri casi.
2. Il rilascio del CAP e' subordinato all'accertamento del possesso
dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la
revisione e la conferma di validita' della patente di guida dei
veicoli delle categorie C, D ed E.
3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP),
occorre:
a) essere residenti in un comune della Repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per la
categoria prevista dal comma 1;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.;
d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione
territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in
possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
4. Ai minori di anni 21 puo' essere rilasciato esclusivamente il
certificato di abilitazione professionale KC.
5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il
certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un
numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della
Direzione generale della M.C.T.C.
6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validita' per sei
mesi, da' diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non e'
prorogabile.