Art. 311 
                        (Art. 116 Cod. Str.) 
                 (Requisiti per il rilascio del CAP) 
  1. Per il rilascio del  CAP,  a  seconda  del  tipo  richiesto,  e'
necessaria la titolarita' della patente  di  guida  come  di  seguito
indicato: 
    

   KA - patente di categoria A;
   KB - patente di categoria B;
   KC - patente di categoria C;
   KD  -  patente  di  categoria  D per la guida di autobus; DE negli
altri casi;
   KE  -  patente  di  categoria B per la guida di ambulanze ed altri
veicoli  di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di
categoria C negli altri casi.

    
  2. Il rilascio del CAP e' subordinato all'accertamento del possesso
dei requisiti  fisici  e  psichici  richiesti  per  il  rilascio,  la
revisione e la conferma di  validita'  della  patente  di  guida  dei
veicoli delle categorie C, D ed E. 
  3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP),
occorre: 
    a) essere residenti in un comune della Repubblica; 
    b)  essere  in  possesso  di  patente  nazionale  valida  per  la
categoria prevista dal comma 1; 
    c)  presentare  una  domanda  ad  un  ufficio  provinciale  della
Direzione generale della M.C.T.C.; 
    d) superare l'apposito esame da sostenersi  nella  circoscrizione
territoriale dello stesso ufficio, ovvero  dimostrare  di  essere  in
possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero. 
  4. Ai minori di anni 21 puo' essere  rilasciato  esclusivamente  il
certificato di abilitazione professionale KC. 
  5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede  a  rilasciare  il
certificato  di  abilitazione  professionale,  contrassegnato  da  un
numero progressivo  assegnato  dal  centro  elaborazione  dati  della
Direzione generale della M.C.T.C. 
  6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validita'  per  sei
mesi, da' diritto a sostenere l'esame una volta  soltanto  e  non  e'
prorogabile.