Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.) 
  (Rilascio del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli) 
  1. Il direttore  dell'Ufficio  Speciale  Trasporti  Impianti  Fissi
(USTIF)  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.   rilascia,   ai
candidati che hanno superato gli esami, un certificato  di  idoneita'
alle funzioni  di  guidatore  di  filoveicoli,  conforme  al  modello
approvato  dal  Ministro  dei  trasporti,  che  e'  valido  solo   se
accompagnato dalla patente per autoveicoli di categoria D per filobus
o DE per filobus snodati e dall'eventuale certificato di abilitazione
professionale, di cui  all'articolo  116,  comma  8,  del  codice.  I
certificati  di  idoneita'  rilasciati   in   base   alla   normativa
precedentemente in vigore conservano la loro validita'. 
  2. Il certificato  di  idoneita'  abilita  a  condurre  filoveicoli
presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali  resta  ferma  la
competenza degli USTIF di cui all'articolo 12 della legge 1  dicembre
1986, n. 870. 
 
          Nota all'art. 318:
             - Il testo dell'art. 12 della legge 1 dicembre 1986, n.
          870 (Misure  urgenti  straordinarie  per  i  servizi  della
          Direzione   generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il
          seguente:
             "Art. 12. - 1. - Per il risanamento tecnico ed economico
          delle linee ferroviarie in concessione, anche  in  gestione
          commissariale  governativa,  di cui all'art. 86 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  e
          per  la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti
          a   impianti   fissi,   la   Direzione    generale    della
          motorizzazione   civile  e  dei  trasporti  in  concessione
          provvede con appositi uffici speciali  per  i  trasporti  a
          impianti fissi (USTIF).
             2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in
          via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
          7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
               a)  per  le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria,
          con sede a Torino;
               b) per la regione Lombardia con sede a Milano;
               c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia,  con
          sede a Venezia;
               d)  per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede
          a Firenze;
               e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a
          Pescara;
               f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a
          Roma;
               g) per la regione Campania, con sede a Napoli;
               h) per le regioni Puglia, Basilicata e  Calabria,  con
          sede a Bari.
             3.  Restano  ferme  le altre attribuzioni gia' conferite
          agli uffici speciali per i trasporti a impianti  fissi  per
          il Lazio e per la Campania".