Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.) (Rilascio del certificato di idoneita' alla guida di filoveicoli) 1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti, che e' valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di categoria D per filobus o DE per filobus snodati e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del codice. I certificati di idoneita' rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validita'. 2. Il certificato di idoneita' abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all'articolo 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
Nota all'art. 318: - Il testo dell'art. 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il seguente: "Art. 12. - 1. - Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF). 2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino; b) per la regione Lombardia con sede a Milano; c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia; d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze; e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara; f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma; g) per la regione Campania, con sede a Napoli; h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari. 3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania".