Art. 194. 
                Esami finali nella scuola magistrale 
 
  1. Al termine  del  corso  di  studi  della  scuola  magistrale  si
sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di  abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne. Le sessioni d'esame sono due. 
  2. Possono sostenere gli esami gli alunni che  abbiano  frequentato
l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi
nel relativo scrutinio finale. 
  3. I privatisti che domandino  di  essere  ammessi  a  sostenere  i
predetti esami debbono aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'
entro il termine prescritto per la  presentazione  della  domanda  di
ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita'. 
  4. Gli esami consistono in due prove scritte,  rispettivamente,  di
lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale  di
storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze  naturali,
di igiene e  puericultura,  di  religione,  di  musica  e  canto,  di
economia domestica, di plastica e di disegno, nonche'  in  una  prova
pratica costituita da un saggio di lezione. La prova  orale  relativa
all'insegnamento della  religione  cattolica  non  e'  sostenuta  dai
candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento. 
  5. I privatisti non possono essere ammessi alla  prova  pratica,  e
conseguentemente non potra' essere  loro  rilasciato  il  diploma  di
abilitazione, se, dopo aver superato le altre  prove  di  esame,  non
abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova
pratica deve essere sostenuta, al  termine  dell'anno,  nella  stessa
scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami.