Art. 195. 
                         Esami di qualifica 
 
  1. L'alunno che superi l'esame  finale  dei  corsi  degli  istituti
professionali consegue un diploma di qualifica, che  varra'  ai  fini
degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento  nel
lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque
non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta  nel  libretto
di lavoro. 
  2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste  per  i
vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1  e'
riconosciuto  nei  limiti  che,  in   relazione   ai   vari   profili
professionali, sono stabiliti in sede di  contrattazione  collettiva.
Esso da' diritto a particolare  valutazione  nei  concorsi  per  soli
titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli  di  carattere
tecnico ai quali si accede con  il  possesso  di  licenza  di  scuola
media. 
  3. Con apposito regolamento, da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo
205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e  la  composizione
delle commissioni giudicatrici. 
  4. Le norme  regolamentari  si  attengono,  di  norma,  a  principi
analoghi a quelli cui e' conformata  la  disciplina  degli  esami  di
maturita', salvo che per la composizione delle  commissioni,  per  la
quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti  la  composizione
delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneita'. 
  5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.