Art. 197. 
                         Esami di maturita' 
  1. A conclusione degli studi svolti  nel  ginnasio-liceo  classico,
nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto  tecnico  e
nell'istituto magistrale si sostiene un esame di  maturita',  che  e'
esame di Stato e si svolge  in  unica  sessione  annuale.  Il  titolo
conseguito nell'esame di maturita' a conclusione dei corsi di  studio
dell'istituto   tecnico   e   dell'istituto    magistrale    abilita,
rispettivamente, all'esercizio della professione ed  all'insegnamento
nella scuola elementare; restano ferme  le  particolari  disposizioni
recate da leggi speciali. 
  2. Si sostiene altresi' un esame di Stato in unica sessione per  il
conseguimento del diploma di maturita' professionale e  di  maturita'
d' arte applicata al termine dei  corsi  integrativi  degli  istituti
professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte. 
  3. Il diploma di maturita' professionale e' equipollente  a  quello
che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.  Con
il decreto di cui all'articolo 205  e'  stabilita  la  validita'  dei
titoli  conseguiti  negli  istituti  professionali  che  non  abbiano
analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini  dell'accesso  alle
qualifiche funzionali  previste  per  i  vari  comparti  dell'impiego
pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturita'  d'arte
applicata, e' riconosciuto nei  limiti  che,  in  relazione  ai  vari
profili professionali,  sono  stabiliti  in  sede  di  contrattazione
collettiva. 
  4. Possono sostenere  gli  esami  di  maturita'  gli  alunni  degli
istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore   statali,
pareggiati  o  legalmente  riconosciuti,  che   abbiano   frequentato
l'ultimo anno di corso ovvero l'anno  integrativo  o  l'ultimo  degli
anni integrativi istituiti presso gli istituti  professionali  o  gli
istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa
ammissione deliberata  motivatamente  dal  consiglio  di  classe  con
almeno la meta' dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a
valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie
di studio dell'ultimo anno  di  corso,  con  la  formulazione  di  un
giudizio analitico sul  profitto  conseguito  in  ciascuna  di  dette
materie. Agli alunni non ammessi e' comunicata, a loro richiesta,  la
motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio. 
  5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo  anno  di
eta' entro il termine prescritto per la presentazione  della  domanda
di ammissione e dimostri di avere  adempiuto  all'obbligo  scolastico
puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'.  I  candidati
non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le  materie  per  le
quali non e' prevista specifica prova negli  esami  di  maturita',  a
prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice,
tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e'  provvisto.
La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di eventuali  altre
maturita' o abilitazioni precedentemente conseguite. 
  6. L'esame di maturita' ha come fine la valutazione  globale  della
personalita' del candidato, considerata con riguardo  anche  ai  suoi
orientamenti culturali e professionali. 
  7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio. 
  8. La prima prova scritta consiste nella  trattazione  di  un  tema
scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende  ad
accertare le sue capacita' espressive e critiche;  la  seconda  prova
scritta, che per gli esami di maturita' tecnica, professionale  e  d'
arte applicata, puo' essere grafica o  scritto-grafica,  e'  indicata
dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su
materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico. 
I casi in cui gli esami possano constare di una  sola  prova  scritta
sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 205, comma 1. 
  9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in  lingua  diversa
da quella italiana, le prove sono  svolte  nella  rispettiva  lingua.
Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei
candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole  con
lingua  d'insegnamento  diversa  da  quella  italiana,  il  Ministero
provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'
insegnamento. 
  10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora  essi  non  giungano
tempestivamente,  il  presidente   della   commissione   esaminatrice
provvede a  che  ciascun  commissario  presenti  una  terna  di  temi
mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a  sorte  quattro
per la prima prova ed uno per la seconda. 
  11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
  12. Il colloquio,  nell'ambito  dei  programmi  svolti  nell'ultimo
  anno,  verte  su  concetti  essenziali  di  due   materie,   scelte
  rispettivamente dal  candidato  e  dalla  commissione  fra  quattro
  indicate  dal  Ministero  entro  il  10  maggio,  e  comprende   la
  discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio
  puo' svolgersi anche su un'ulteriore materia  di  insegnamento:  in
  tal caso, il presidente  puo'  nominare,  ove  occorra,  un  membro
  aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio,  che  e'
  collegiale,  deve  svolgersi  alla  presenza   di   almeno   cinque
  componenti la commissione. 
  13. A conclusione dell'esame  di  maturita'  viene  formulato,  per
ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base  delle  risultanze
tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi  e  da  ogni
altro elemento posto a disposizione della commissione.  Il  candidato
lavoratore studente puo', a sua  discrezione,  porre  a  disposizione
della commissione copia del libretto di lavoro ed  una  dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge,
la sua qualifica e l'orario di lavoro. 
  14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la  dichiarazione  di
maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti prevale  il  voto
del  presidente.  Il  giudizio  di  maturita'  e'  integrato  da  una
valutazione espressa da tutti i componenti la  commissione,  ciascuno
dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso  in  cui
della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo,  la
valutazione  complessiva   e'   rapportata   a   sessantesimi.   Tale
valutazione e' valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato
maturo  la  commissione  esprime   anche   la   propria   valutazione
relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta  degli
studi universitari e, per la maturita' artistica e di arte applicata,
ai fini della scelta degli studi nella  facolta'  di  architettura  o
nell'accademia  di  belle  arti.  Alla  formulazione  del   giudizio,
all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione  sull'orientamento
partecipa l'intera commissione. 
  15. I diplomi di maturita' recano il punteggio attribuito a ciascun
candidato; il giudizio e  la  valutazione  sull'orientamento  vengono
comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato. 
  16. I candidati non maturi  di  istituti  e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore statali, pareggiati  o  legalmente  riconosciuti
sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di  altri  due
anni; gli  altri  candidati  non  maturi  possono  essere  ammessi  a
frequentare l'ultima classe, a giudizio  espresso  dalla  maggioranza
semplice della commissione. 
  17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare  con
visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto  tale
dalla  commissione,  si  trovino  nell'assoluta   impossibilita'   di
partecipare alle prove scritte, e'  data  facolta'  di  sostenere  le
prove  stesse  in  un  periodo  fissato  dal  Ministero  prima  della
conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalita'
di cui al comma 10. 
  18. La norma sul rinvio delle  prove  scritte  per  coloro  che  si
trovino  nell'assoluta  impossibilita'  di  parteciparvi  secondo  il
normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel
presente capo.