Art. 208.
  1.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 2 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271, e' aggiunto il
seguente:
  "1-bis.  Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel
caso  indicato  dall'articolo  17 comma 1-bis del codice il dirigente
dell'ufficio  o  della  sezione  designa  per l'eventuale riunione il
giudice  o  la  sezione che procede in composizione collegiale cui e'
stato  assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene
disposta, gli atti sono restituiti.".
 
           Note all'art. 208:
            - Il decreto legislativo 28 luglio  1988,  n.  271  reca:
          "Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del
          codice di procedura penale".
            - Il testo vigente dell'art. 2 delle norme di attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 2 (Riunione di processi). - 1. Se piu' processi che
          possono essere riuniti a  norma  dell'art.  17  del  codice
          pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello
          stesso  ufficio  giudiziario,  il  dirigente dell'ufficio o
          della sezione designa per la eventuale riunione il  giudice
          o  la  sezione  cui  e'  stato  assegnato per primo uno dei
          processi,  salvo  che  sussistano  rilevanti  esigenze   di
          servizio  ovvero  la  designazione  possa  pregiudicare  la
          rapida definizione dei processi medesimi.  In  tali  ultime
          ipotesi provvede con decreto motivato.
            1-bis.  Fermo  quanto  previsto  dalla  seconda parte del
          comma 1, nel caso indicato dall'art. 17,  comma  1-bis  del
          codice  il  dirigente  dell'ufficio o della sezione designa
          per l'eventuale  riunione  il  giudice  o  la  sezione  che
          procede  in  composizione collegiale cui e' stato assegnato
          per primo uno  dei  processi.  Se  la  riunione  non  viene
          dsposta, gli atti sono restituiti.".