Art. 208. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'articolo 17 comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui e' stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.".
Note all'art. 208: - Il decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271 reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". - Il testo vigente dell'art. 2 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2 (Riunione di processi). - 1. Se piu' processi che possono essere riuniti a norma dell'art. 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui e' stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato. 1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'art. 17, comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui e' stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene dsposta, gli atti sono restituiti.".