Art. 209.
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  6  delle  norme  di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28  luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal
seguente:
  "1.  L'organico  delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito
da  personale  in  numero  non  inferiore  al  doppio  di  quello dei
magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.".
 
           Nota all'art. 209:
            - Il testo vigente dell'art. 6 delle norme di attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 6 (Costituzione dell'organico delle sezioni). -  1.
          L'organico   delle   sezioni   di  polizia  giudiziaria  e'
          costituito da personale in numero non inferiore  al  doppio
          di  quello  dei  magistrati  previsti  nell'organico  delle
          procure della Repubblica.
            2. Almeno  due  terzi  dell'organico  sono  riservati  ad
          ufficiali di polizia giudiziaria.
            3.  Fermi  restando  i  limiti  previsti dai commi 1 e 2,
          entro il 15 gennaio di ogni biennio il Ministro di grazia e
          giustizia, di concerto con i Ministri  dell'interno,  della
          difesa  e  delle  finanze, determina con decreto l'organico
          delle  sezioni,  tenuto  conto  delle   esigenze   connesse
          all'esercizio  delle  funzioni  di  polizia  giudiziaria  e
          sentito il procuratore generale presso la corte di  appello
          interessato.  Nel  decreto e' fissato, per ogni sezione, il
          contingente assegnato a ciascuna forza di  polizia,  tenuto
          conto dei rispettivi organici.
            4.  Il  personale applicato a norma dell'art. 5, comma 2,
          non viene calcolato nell'organico delle sezioni.".