Art. 210.
  1.  Nel  comma  1  dell'articolo  68  delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271, le parole "dal
pretore   dirigente,  dal  procuratore  della  Repubblica  presso  la
pretura," sono soppresse.
 
           Nota all'art. 210:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  68   delle   norme   di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto,  e'
          il seguente:
            "Art. 68 (Formazione e revisione dell'albo dei periti). -
          1. L'albo dei periti previsto dall'art. 67 e' tenuto a cura
          del  presidente  del tribunale ed e' formato da un comitato
          da  lui  presieduto  e  composto  dal   procuratore   della
          Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del
          consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o
          del  collegio  a cui appartiene la categoria di esperti per
          la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
            2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e  di
          cancellazione dall'albo.
            3.  Il  comitato  puo' assumere informazioni e delibera a
          maggioranza dei voti. In caso di parita' di  voti,  prevale
          il voto del presidente.
            4.  Il  comitato  provvede  ogni  due anni alla revisione
          dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto
          meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69, comma 3, o
          e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.".