Art. 210. 1. Nel comma 1 dell'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura," sono soppresse.
Nota all'art. 210: - Il testo vigente dell'art. 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 68 (Formazione e revisione dell'albo dei periti). - 1. L'albo dei periti previsto dall'art. 67 e' tenuto a cura del presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. 2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo. 3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69, comma 3, o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.".