Art. 211. 1. Nel comma 4 dell'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "della pretura o" sono soppresse.
Nota all'art. 211: - Il testo vigente dell'art. 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 82 (Attivita' per il deposito e la custodia delle cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il conome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome e' stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni. 2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli e' redatto verbale. 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate. 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'art. 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresi' agli adempimenti previsti dall'art. 83.".