Art. 211.
  1.  Nel  comma  4  dell'articolo  82  delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28  luglio  1989, n. 271, le parole "della
pretura o" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 211:
            -   Il   testo   vigente  dell'art.  82  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale, come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente:
            "Art. 82 (Attivita' per il deposito e la  custodia  delle
          cose  sequestrate).  - 1. Le cose sequestrate sono annotate
          in  apposito  registro  nel  quale  la  cancelleria  o   la
          segreteria  indica  il  numero  del  procedimento  a cui si
          riferiscono, il conome  e  il  nome  della  persona  a  cui
          appartengono,  se  sono noti, e quelli della persona il cui
          nome e' stato iscritto nel registro delle notizie di reato,
          le  trasmissioni  ad   altri   uffici   giudiziari   e   le
          restituzioni.
            2.  Le  cose  sequestrate  non possono essere rimosse dal
          luogo in cui sono custodite, se  non  nei  casi  consentiti
          dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si
          procede  alla  verificazione  delle cose sequestrate a cura
          della  cancelleria   o   della   segreteria.      Di   ogni
          verificazione   e   in   tutti   i   casi  di  rimozione  e
          riapposizione di sigilli e' redatto verbale.
            3. Con decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  sono
          dettate  le disposizioni regolamentari per il deposito e la
          custodia delle cose sequestrate.
            4. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dal  comma  3,  le  cose sequestrate, che a norma
          dell'art.  259  del  codice  andrebbero  depositate   nella
          segreteria  del  pubblico  ministero, sono depositate nella
          cancelleria del tribunale e annotate nei relativi registri.
          La stessa cancelleria provvede  altresi'  agli  adempimenti
          previsti dall'art. 83.".