Art. 212. 1. Nel comma 1 dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "dal pretore, dal tribunale" sono sostituite dalle parole "dal tribunale in composizione collegiale o monocratica".
Nota all'art. 212: - Il testo vigente dell'art. 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 91 (Giudice competente in ordine alle misure cautelari). - 1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.".