Art. 212.
  1.  Nel  comma  1  dell'articolo  91  delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271, le parole "dal
pretore,  dal  tribunale" sono sostituite dalle parole "dal tribunale
in composizione collegiale o monocratica".
 
           Nota all'art. 212:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  91   delle   norme   di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale, come modificato dal  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  91  (Giudice  competente  in  ordine  alle  misure
          cautelari).   - 1. Nel  corso  degli  atti  preliminari  al
          dibattimento,   i   provvedimenti   concernenti  le  misure
          cautelari sono adottati, secondo la rispettiva  competenza,
          dal  tribunale  in  composizione  collegiale o monocratica,
          dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte
          di assise di appello; dopo la pronuncia  della  sentenza  e
          prima  della  trasmissione degli atti a norma dell'art. 590
          del codice, provvede il giudice che ha emesso la  sentenza;
          durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il
          giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.".