Art. 214.
  1.  Nei commi 1 e 2 dell'articolo 160 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, le parole "pretore
dirigente" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale".
 
           Nota all'art. 214:
            -   Il   testo  vigente  dell'art.  160  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale,  come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  160  (Determinazione   della   data   dell'udienza
          dibattimentale  o  del procedimento speciale). - 1. Ai fini
          dell'emissione del decreto di citazione a  giudizio  ovvero
          del   decreto   che   dispone  il  giudizio  a  seguito  di
          opposizione  a  decreto  penale,  la   richiesta   prevista
          dall'art.  132,  comma  2,  e'  proposta  al presidente del
          tribunale rispettivamente  dal  pubblico  ministero  o  dal
          giudice per le indagini preliminari.
            2.  Quando  il  pubblico ministero deve fissare l'udienza
          davanti al giudice per  le  indagini  preliminari  a  norma
          degli articoli 556 comma 2, 557, 560, comma 2, 563, comma 2
          del  codice,  l'individuazione  della  data dell'udienza e'
          effettuata,  su  richiesta  del  pubblico  ministero,   dal
          presidente  della  sezione  dei  giudici  per  le  indagini
          preliminari ovvero, quando questa  manchi,  dal  presidente
          del tribunale.".