Art. 214. 1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "pretore dirigente" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale".
Nota all'art. 214: - Il testo vigente dell'art. 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 160 (Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale). - 1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'art. 132, comma 2, e' proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560, comma 2, 563, comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza e' effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal presidente del tribunale.".