Art. 215. 1. Nel comma 4 dell'articolo 162 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Nota all'art. 215: - Il testo vigente dell'art. 162 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 162 (Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale). - 1. La delega prevista dall'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' conferita con atto scritto di cui e' fatta annotazione in apposito registro ed e' esibita in dibattimento. 2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega puo' essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida. 3. Quando si presenta la necessita' di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato puo' procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica. 4. Il giudice, nel caso previsto dal comma 3, puo' sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.".