Art. 215.
  1.  Nel  comma  4  dell'articolo  162 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "pretore"
e' sostituita dalla parola "giudice".
 
           Nota all'art. 215:
            -   Il   testo  vigente  dell'art.  162  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale,  come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 162 (Delega delle funzioni di pubblico ministero in
          udienza dibattimentale). - 1. La delega prevista  dall'art.
          72  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' conferita
          con atto scritto di cui e' fatta  annotazione  in  apposito
          registro ed e' esibita in dibattimento.
            2.  Nel  caso  di  giudizio  direttissimo, la delega puo'
          essere  conferita  anche   per   la   partecipazione   alla
          contestuale udienza di convalida.
            3.  Quando  si  presenta  la  necessita'  di  prestare il
          consenso all'applicazione della  pena  su  richiesta  o  al
          giudizio  abbreviato  ovvero  si  deve  procedere  a  nuove
          contestazioni,  il   pubblico   ministero   delegato   puo'
          procedere   a   consultazioni   con  il  procuratore  della
          Repubblica.
            4. Il giudice,  nel  caso  previsto  dal  comma  3,  puo'
          sospendere    l'udienza    per    il   tempo   strettamente
          necessario.".