Art. 216.
  1.  Nel  comma  1  dell'articolo  163 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto legislativo 28. luglio 1989, n. 271, la parola "pretore"
e'  sostituita dalla parola "giudice" e le parole "presso la pretura"
sono soppresse.
 
           Nota all'art. 216:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  163  delle   norme   di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale, come modificato dal  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.    163   (Presentazione   dell'arrestato   per   la
          convalida). - 1.  Nel caso previsto dall'art. 566, comma 1,
          la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida
          e il contestuale giudizio e' diposta dal procuratore  della
          Repubblica   con   l'atto   mediante   il   quale   formula
          l'imputazione.
            2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria  che
          hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti
          al pubblico ministero presente all'udienza.".