Art. 216. 1. Nel comma 1 dell'articolo 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28. luglio 1989, n. 271, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice" e le parole "presso la pretura" sono soppresse.
Nota all'art. 216: - Il testo vigente dell'art. 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 163 (Presentazione dell'arrestato per la convalida). - 1. Nel caso previsto dall'art. 566, comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio e' diposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.".