Art. 217.
  1.  Dopo  il  capo  XII  del titolo I delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271, e' inserito il
seguente:
                            "Capo XII-bis
            Disposizioni relative alle sezioni distaccate
                            del tribunale
  Art.  163-bis.  (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni
delle  sezioni  distaccate  del tribunale). - 1. L'inosservanza delle
disposizioni  di  ordinamento  giudiziario relative alla ripartizione
tra  sede  principale  e  sezioni  distaccate,  o tra diverse sezioni
distaccate,  dei  procedimenti  nei  quali  il  tribunale  giudica in
composizione  monocratica  e'  rilevata  fino  alla  dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado.
  2.  Il  giudice,  se  ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non
manifestamente  infondata  la relativa questione, rimette gli atti al
presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
  Art.  163-ter.  (Presentazione  dell'atto di impugnazione presso la
sezione  distaccata). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma
1  e  582  comma  2  del  codice,  le dichiarazioni e le impugnazioni
possono  essere  presentate  anche  nella  cancelleria  della sezione
distaccata del tribunale.".