Art. 217. 1. Dopo il capo XII del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Capo XII-bis Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale Art. 163-bis. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile. Art. 163-ter. (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.".