Art. 233 
 
 
                          Casi di chiusura 
 
    1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la  procedura
di liquidazione giudiziale si chiude: 
    a) se nel termine stabilito  nella  sentenza  con  cui  e'  stata
dichiarata aperta la procedura non sono  state  proposte  domande  di
ammissione al passivo; 
    b) quando, anche prima che sia compiuta  la  ripartizione  finale
dell'attivo,  le  ripartizioni  ai  creditori  raggiungono   l'intero
ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti  e
sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 
    c) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 
    d) quando nel  corso  della  procedura  si  accerta  che  la  sua
prosecuzione  non  consente  di  soddisfare,  neppure  in  parte,   i
creditori concorsuali, ne' i crediti  prededucibili  e  le  spese  di
procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione  o
con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130. 
    2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale
di societa' di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b),
il  curatore  convoca  l'assemblea  ordinaria   dei   soci   per   le
deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attivita' o della
sua cessazione ovvero per la trattazione  di  argomenti  sollecitati,
con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il  venti
per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al  comma
1, lettere c) e d),  ove  si  tratti  di  procedura  di  liquidazione
giudiziale di societa' e fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo
234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione
dal registro delle imprese. 
    3. La chiusura della procedura di liquidazione  giudiziale  della
societa' nei casi di cui alle lettere a)  e  b)  determina  anche  la
chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi  dell'articolo  256,
salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una  procedura
di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.