Art. 236 
 
 
                       Effetti della chiusura 
 
    1. Con  la  chiusura  cessano  gli  effetti  della  procedura  di
liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le  conseguenti
incapacita' personali e decadono gli organi preposti  alla  procedura
medesima. 
    2. Le azioni esperite dal curatore  per  l'esercizio  di  diritti
derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 234. 
    3. I creditori riacquistano  il  libero  esercizio  delle  azioni
verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro  crediti  per
capitale e interessi, salvo quanto  previsto  dagli  articoli  278  e
seguenti. 
    4. Il decreto o la sentenza con la  quale  il  credito  e'  stato
ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti  di  cui
all'articolo 634 del codice di procedura civile. 
    5. Nell'ipotesi di chiusura  in  pendenza  di  giudizi  ai  sensi
dell'articolo 234, il giudice  delegato  e  il  curatore  restano  in
carica ai soli  fini  di  quanto  ivi  previsto.  In  nessun  caso  i
creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.