Art. 237 
 
 
    Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale 
 
    1. Salvo che  sia  stata  pronunciata  l'esdebitazione  nei  casi
preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il  tribunale,
entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore  o
di qualunque creditore, puo' ordinare che la liquidazione  giudiziale
gia' chiusa sia riaperta,  quando  risulta  che  nel  patrimonio  del
debitore esistono attivita'  in  misura  tale  da  rendere  utile  il
provvedimento. 
    2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie
l'istanza: 
    a) richiama in ufficio il giudice delegato e  il  curatore  o  li
nomina di nuovo; 
    b)  stabilisce  i  termini  previsti  dalle  lettere  d)  ed   e)
dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non  oltre  la
meta'; i creditori gia' ammessi al  passivo  nella  procedura  chiusa
possono chiedere la conferma del provvedimento  di  ammissione  salvo
che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. 
    3. La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'articolo 51. 
    4. La sentenza e' pubblicata a norma dell'articolo 45. 
    5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,  tenendo
conto nella scelta anche dei nuovi creditori. 
    6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi
precedenti.