Art. 238 
 
 
                Concorso dei vecchi e nuovi creditori 
 
    1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni  per  le  somme
loro  dovute  al  momento  della  riapertura,  dedotto  quanto  hanno
percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le  cause
legittime di prelazione. 
    2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del  capo  III
del presente titolo.