Art. 239 
 
 
  Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori 
 
    1.  In  caso  di  riapertura  della  procedura  di   liquidazione
giudiziale,  per  le  azioni  revocatorie  relative  agli  atti   del
debitore, compiuti  dopo  la  chiusura  della  procedura,  i  termini
stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono  computati  dalla  data
della sentenza di riapertura. 
    2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli  atti  a
titolo gratuito e quelli di cui  all'articolo  169,  posteriori  alla
chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.