Art. 129 
 
             Durata, articolazione e finalita' del corso 
 
  1. Il corso di formazione  ha  la  durata  di  dodici  mesi  ed  e'
articolato in due semestri. 
  2. Al termine del primo semestre,  gli  allievi  agenti  che  hanno
ottenuto il giudizio di idoneita'  al  servizio  di  polizia  di  cui
all'articolo 109, sono nominati agenti in prova  ed  acquisiscono  la
qualifica di agente di pubblica sicurezza  e  di  agente  di  polizia
giudiziaria. 
  3. Il secondo semestre e' suddiviso in due periodi formativi la cui
durata e' stabilita dal Piano della formazione. Il primo  periodo  e'
finalizzato al completamento della formazione  presso  l'istituto  di
istruzione e il secondo periodo e' destinato all'applicazione pratica
presso gli Uffici e Reparti  ove  gli  agenti  in  prova,  che  hanno
ottenuto la conferma del giudizio di idoneita' e prestato giuramento,
sono assegnati. 
  4. Nel  periodo  di  applicazione  pratica,  gli  agenti  in  prova
espletano le  attivita'  connesse  alle  funzioni  previste  per  gli
appartenenti al ruolo degli agenti ed  assistenti  partecipando  alle
attivita' degli  Uffici  e  Reparti  cui  sono  assegnati,  sotto  la
responsabilita' e la guida di un superiore gerarchico. 
  5. Nello svolgimento dell'attivita' istituzionale,  ferma  restando
la tipicita' dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in  prova  non
possono  mai  operare  isolati,  ma   devono   essere   costantemente
affiancati da personale esperto. 
  6. Al termine del periodo di  applicazione  pratica,  il  dirigente
dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base  delle  indicazioni  scritte
fornite  dal  superiore  gerarchico  incaricato   dell'affiancamento,
formula per ciascuno dei frequentatori,  una  relazione,  basata  sui
parametri individuati nel decreto istitutivo del corso,  «favorevole»
o «non favorevole». 
  7. Gli agenti in prova nei cui confronti e' redatta  una  relazione
«favorevole», conseguono la nomina ad agente di polizia;  quelli  nei
cui confronti e' redatta una relazione «non favorevole» sono  ammessi
a ripetere, per una sola volta, il periodo di  applicazione  pratica.
In caso di ulteriore esito «non favorevole», gli agenti in prova sono
dimessi dal corso.