Articolo 220.
Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC.
1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o
di una o piu' delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo
contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi
abbia aderito lo puo' impugnare esclusivamente per violazione delle
regole di diritto relative al merito della controversia. La stazione
appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere
comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le
relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che puo'
proporre il ricorso di cui al comma 3.
2. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione
dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a
contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione
appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3. Se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un
provvedimento viziato da gravi violazioni del codice l'ANAC emette,
entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere
motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimita'
riscontrati. Con il regolamento di cui al comma 4, l'Autorita'
individua un termine massimo, che decorre dall'adozione o dalla
pubblicazione dell'atto contenente la violazione, entro il quale il
parere puo' essere emesso. Il parere e' trasmesso alla stazione
appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il
termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a trenta giorni
dalla trasmissione, l'Autorita' puo' presentare ricorso, entro i
successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi
dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i casi o le
tipologie di provvedimenti, anche relativi alla fase esecutiva, con
riferimento ai quali esercita i poteri di cui ai commi precedenti.
Note all'articolo 220
- Per il testo dell'articolo 120, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), si
veda nelle note all'articolo 209.