Articolo 211. 
 
            Accordo bonario per i servizi e le forniture. 
 
  1. Le  disposizioni  dell'articolo  210  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  ai  contratti  di   servizi   e   di   fornitura
continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa
l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.