(Trattato-art. 232)
 
                              Art. 232 
 
 
  Le obbligazioni imposte all'Austria  dal  capitolo  I  che  precede
cesseranno di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore  del
presente trattato, salvo che dal testo non risulti altrimenti, o  che
il Consiglio della Societa' delle Nazioni decida, almeno dodici  mesi
prima della scadenza di quel termine,  che  tali  obbligazioni  siano
mantenute per un periodo ulteriore, con modificazioni o senza. 
 
  Le obbligazioni imposte all'Austria dagli articoli 217, 218, 219  e
220 del capitolo I di questa  parte  non  potranno  essere  invocate,
salvo deliberazione contraria della Societa' delle Nazioni, tre  anni
dopo l'entrata in  vigore  del  presente  trattato,  da  una  Potenza
alleata o associata  che  non  accordi  all'Austria  reciprocita'  di
trattamento. 
 
  L'art. 228 del capitolo IV restera' in vigore anche dopo il periodo
di cinque anni, con modificazioni  o  senza,  per  quel  periodo  che
eventualmente stabilira' la maggioranza del Consiglio della  Societa'
delle Nazioni, e che non potra' oltrepassare cinque anni.