(Regolamento-art. 352)
 
                              Art. 352. 
 
 
  I pagamenti che lo Stato debba effettuare all'estero possono  anche
essere eseguiti a mezzo di accettazione di tratte sui ministri o capi
delle amministrazioni autonome cui  riguardano  i  pagamenti  stessi.
Tali tratte possono essere spiccate solo da chi ne abbia la facolta',
in seguito a valida autorizzazione generale o speciale  concessa  nei
limiti delle disponibilita' di bilancio. 
 
  I traenti contemporaneamente  alla  emissione  del  titolo  debbono
darne avviso al ministro od al capo dell'amministrazione  su  cui  e'
tratta la lettera di cambio. 
 
  Le tratte debbono essere regolate in modo che l'accettante abbia il
tempo occorrente per provocare dal tesoro i  provvedimenti  necessari
all'effettuazione del pagamento da parte dell'istituto incaricato del
servizio  di  tesoreria  o  di  quell'altro  eventualmente   all'uopo
prescelto, ed in ogni modo non possono essere emesse a meno di  dieci
giorni vista.