Art. 352. I pagamenti che lo Stato debba effettuare all'estero possono anche essere eseguiti a mezzo di accettazione di tratte sui ministri o capi delle amministrazioni autonome cui riguardano i pagamenti stessi. Tali tratte possono essere spiccate solo da chi ne abbia la facolta', in seguito a valida autorizzazione generale o speciale concessa nei limiti delle disponibilita' di bilancio. I traenti contemporaneamente alla emissione del titolo debbono darne avviso al ministro od al capo dell'amministrazione su cui e' tratta la lettera di cambio. Le tratte debbono essere regolate in modo che l'accettante abbia il tempo occorrente per provocare dal tesoro i provvedimenti necessari all'effettuazione del pagamento da parte dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria o di quell'altro eventualmente all'uopo prescelto, ed in ogni modo non possono essere emesse a meno di dieci giorni vista.