(Regolamento-art. 353)
 
                              Art. 353. 
 
 
  I competenti ministri o i capi  di  amministrazioni  autonome,  non
appena accettate  le  tratte,  provvedono  a  comunicarne  tutti  gli
estremi alla direzione generale  del  tesoro  (portafoglio),  insieme
alla dichiarazione del capo ragioniere attestante l'impegno preso sul
competente capitolo di bilancio, a carico del quale deve  effettuarsi
il pagamento. 
 
  La direzione generale del  tesoro  (portafoglio)  avvisa  in  tempo
opportuno l'istituto di cui al precedente articolo  per  l'estinzione
delle tratte accettate.