Art. 353. I competenti ministri o i capi di amministrazioni autonome, non appena accettate le tratte, provvedono a comunicarne tutti gli estremi alla direzione generale del tesoro (portafoglio), insieme alla dichiarazione del capo ragioniere attestante l'impegno preso sul competente capitolo di bilancio, a carico del quale deve effettuarsi il pagamento. La direzione generale del tesoro (portafoglio) avvisa in tempo opportuno l'istituto di cui al precedente articolo per l'estinzione delle tratte accettate.