(Regolamento-art. 354)
 
                              Art. 354. 
 
 
  Avvenuto il pagamento delle tratte, l'istituto pagatore  ne  chiede
il  rimborso  alla  direzione  generale  del   tesoro   (portafoglio)
documentando  l'avvenuto  pagamento  con  la  consegna   del   titolo
ritirato.