Art. 389 (Casi in cui si procede con istruzione sommaria) Per i reati di competenza della corte d'assise e del tribunale il procuratore del Re deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato e' stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza, e non si possa procedere a giudizio direttissimo. Il procuratore del Re deve altresi' procedere con istruzione sommaria, anche se e' stata iniziata l'istruzione formale, quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti d'istruzione. A tal uopo il giudice istruttore o il consigliere delegato della sezione istruttoria deve trasmettere gli atti al pubblico ministero appena avvenuta la confessione. Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della corte d'assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente. Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto.