(Codice di procedura penale-art. 389)
 
                              Art. 389 
 
          (Casi in cui si procede con istruzione sommaria) 
 
  Per i reati di competenza della corte d'assise e del  tribunale  il
procuratore del Re deve  procedere  con  istruzione  sommaria  quando
l'imputato e' stato sorpreso in flagranza  o  ha  commesso  il  reato
mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza, e
non si possa procedere a giudizio direttissimo. 
 
  Il procuratore  del  Re  deve  altresi'  procedere  con  istruzione
sommaria, anche se e' stata  iniziata  l'istruzione  formale,  quando
l'imputato nell'interrogatorio ha  confessato  di  aver  commesso  il
reato e non appaiono necessari ulteriori  atti  d'istruzione.  A  tal
uopo il giudice istruttore o il consigliere  delegato  della  sezione
istruttoria deve trasmettere gli atti al  pubblico  ministero  appena
avvenuta la confessione. 
 
  Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza
della corte d'assise o del  tribunale  punibili  con  pena  detentiva
temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare
evidente. 
 
  Il pretore, per i reati di sua competenza, procede  con  istruzione
sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto.