(Codice di procedura penale-art. 390)
 
                              Art. 390 
 
                       (Nomina del difensore) 
 
  Nei procedimenti con istruzione sommaria la  nomina  del  difensore
d'ufficio all'imputato, che non ne ha nominato  uno  di  fiducia,  e'
fatta dal  pubblico  ministero  nell'interrogatorio,  o  anche  prima
quando occorre.