Art. 391 (Istruzione sommaria del procuratore del Re) Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza della corte d'assise o del tribunale, il procuratore del Re compie tutti gli atti che nell'istruzione formale sono di competenza del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, e purche', data la loro complessita' o durata, non appaiano incompatibili con il rito dell'istruzione sommaria, nei quali casi deve trasmettere immediatamente gli atti al giudice perche' proceda all'istruzione formale. Il procuratore del Re, se ritiene necessaria l'assistenza di un perito e si tratta di indagine facile e breve, lo nomina affinche' riferisca, previa prestazione del giuramento, prima della richiesta di citazione. In ogni altro caso in cui occorre una perizia, trasmette gli atti al giudice affinche' proceda all'istruzione formale. Il procuratore del Re assume il testimonio con giuramento nei casi in cui tale formalita' e' prescritta nell'istruzione formale.