(Codice di procedura penale-art. 391)
 
                              Art. 391 
 
            (Istruzione sommaria del procuratore del Re) 
 
  Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza della  corte
d'assise o del tribunale, il procuratore del Re compie tutti gli atti
che  nell'istruzione  formale  sono   di   competenza   del   giudice
istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, e  purche',  data
la loro complessita' o durata, non appaiano incompatibili con il rito
dell'istruzione   sommaria,   nei   quali   casi   deve   trasmettere
immediatamente gli atti al  giudice  perche'  proceda  all'istruzione
formale. 
 
  Il procuratore del Re, se ritiene  necessaria  l'assistenza  di  un
perito e si tratta di indagine facile e breve,  lo  nomina  affinche'
riferisca, previa prestazione del giuramento, prima  della  richiesta
di citazione. 
 
  In ogni altro caso in cui occorre una perizia, trasmette  gli  atti
al giudice affinche' proceda all'istruzione formale. 
 
  Il procuratore del Re assume il testimonio con giuramento nei  casi
in cui tale formalita' e' prescritta nell'istruzione formale.