Art. 392 (Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria) Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili. Il procuratore del Re, per singoli atti che debbono compiersi fuori del Comune di sua residenza, puo' richiedere il procuratore del Re, il pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia giudiziaria la facolta' preveduta dal primo capoverso dell'articolo 296. Il procuratore generale puo' avocare a se' l'istruzione sommaria, e puo' altresi' rimettere gli atti alla sezione istruttoria, fuori dei casi preveduti dall'articolo 389. Il procuratore del Re, compiuta l'istruzione sommaria, se si tratta di reato di competenza della corte d'assise, trasmette gli atti al procuratore generale.