(Codice di procedura penale-art. 393)
 
                              Art. 393 
 
(Ordini di cattura, d'accompagnamento e di  comparizione  emessi  dal
                         pubblico ministero) 
 
  In luogo del mandato di cattura, quando la legge lo prescrive o  lo
consente, il procuratore di  Re  o  il  procuratore  generale  emette
ordine di cattura, attenendosi alle norme stabilite per il mandato di
cattura e con la facolta' preveduta dall'articolo 259. 
 
  Per l'interrogatorio dell'imputato, quando non si e' emesso  ordine
di cattura, il procuratore del Re o il procuratore generale in  luogo
del  mandato  emette  ordine  di  comparizione  o  d'accompagnamento,
attenendosi alle norme stabilite per il relativo mandato. L'ordine di
comparizione o d'accompagnamento puo' essere convertito in quello  di
cattura,  quando  ricorrono  le   condizioni   indicate   nell'ultimo
capoverso dell'articolo 261. 
 
  L'uno  e  l'altro  ordine  sono  dati  con   le   forme   stabilite
nell'articolo 264, sostituito al giudice il procuratore del Re  o  il
procuratore generale, e al cancelliere il segretario. Si applicano le
disposizioni degli articoli 260 e 265. Gli ordini si eseguono a norma
dell'articolo 266.