Art. 393 (Ordini di cattura, d'accompagnamento e di comparizione emessi dal pubblico ministero) In luogo del mandato di cattura, quando la legge lo prescrive o lo consente, il procuratore di Re o il procuratore generale emette ordine di cattura, attenendosi alle norme stabilite per il mandato di cattura e con la facolta' preveduta dall'articolo 259. Per l'interrogatorio dell'imputato, quando non si e' emesso ordine di cattura, il procuratore del Re o il procuratore generale in luogo del mandato emette ordine di comparizione o d'accompagnamento, attenendosi alle norme stabilite per il relativo mandato. L'ordine di comparizione o d'accompagnamento puo' essere convertito in quello di cattura, quando ricorrono le condizioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 261. L'uno e l'altro ordine sono dati con le forme stabilite nell'articolo 264, sostituito al giudice il procuratore del Re o il procuratore generale, e al cancelliere il segretario. Si applicano le disposizioni degli articoli 260 e 265. Gli ordini si eseguono a norma dell'articolo 266.