(Codice di procedura penale-art. 394)
 
                              Art. 394 
 
(Validita'  degli  atti  dell'istruzione   sommaria   nel   caso   di
                trasformazione in istruzione formale) 
 
  Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 272 e in  ogni
altro in cui  l'istruzione  sommaria  e'  trasformata  in  istruzione
formale, rimangono validi gli atti compiuti nel corso della prima.