Art. 395 (Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore) Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno fra piu' coimputati, trasmette gli atti, rispettivamente, al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, con le opportune richieste. Il giudice istruttore o la sezione istruttoria, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere; altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati. Alla sentenza del giudice istruttore e della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti. Contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata su richiesta del procuratore del Re, spettano al procuratore generale e all'imputato le facolta' indicate nell'articolo 387. Non puo', a pena di nullita', essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o d'accompagnamento, rimasto senza effetto.