(Codice di procedura penale-art. 395)
 
                              Art. 395 
 
  (Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore) 
 
  Il procuratore del Re o il procuratore generale, se ritiene che non
si debba  procedere  anche  solo  per  taluno  fra  piu'  coimputati,
trasmette gli atti, rispettivamente, al  giudice  istruttore  o  alla
sezione  istruttoria,  con  le  opportune   richieste.   Il   giudice
istruttore o la sezione  istruttoria,  se  accoglie  tali  richieste,
pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere; altrimenti
dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via  formale
contro tutti gli imputati. 
 
  Alla sentenza del giudice istruttore e della sezione istruttoria si
applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti. 
 
  Contro la sentenza che dichiara non doversi  procedere  pronunciata
su richiesta del procuratore del Re, spettano al procuratore generale
e all'imputato le facolta' indicate nell'articolo 387. 
 
  Non puo', a pena di nullita', essere pronunciata  sentenza  di  non
doversi procedere per insufficienza di prove, se  l'imputato  non  e'
stato interrogato sul fatto  costituente  l'oggetto  dell'imputazione
ovvero se il fatto non e' stato enunciato nell'ordine di cattura,  di
comparizione o d'accompagnamento, rimasto senza effetto.