(Codice di procedura penale-art. 396)
 
                              Art. 396 
 
                 (Richiesta di citazione a giudizio) 
 
  Il procuratore generale o il procuratore del Re, se ritiene che  si
debba procedere al giudizio contro l'imputato, richiede al presidente
della corte o del tribunale competente il decreto di citazione. 
 
  La richiesta contiene: 
 
  1° le generalita' dell'imputato o le  altre  indicazioni  personali
che valgano a identificarlo, e le  generalita'  della  parte  civile,
della persona civilmente obbligata per l'ammenda e  del  responsabile
civile; 
 
  2°  l'enunciazione  del  fatto,  del  titolo   del   reato,   delle
circostanze  aggravanti   e   di   quelle   che   possono   importare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge; 
 
  3° la domanda diretta al presidente della corte  o  del  tribunale,
affinche' emetta il decreto di citazione a giudizio; 
 
  4° la data della richiesta e la sottoscrizione. 
 
  Non puo', a pena di nullita', essere fatta richiesta di citazione a
giudizio, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se
il  fatto  non  e'  stato  enunciato  nell'ordine  di   cattura,   di
comparizione o d'accompagnamento rimasto senza effetto.