Art. 396 (Richiesta di citazione a giudizio) Il procuratore generale o il procuratore del Re, se ritiene che si debba procedere al giudizio contro l'imputato, richiede al presidente della corte o del tribunale competente il decreto di citazione. La richiesta contiene: 1° le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile; 2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; 3° la domanda diretta al presidente della corte o del tribunale, affinche' emetta il decreto di citazione a giudizio; 4° la data della richiesta e la sottoscrizione. Non puo', a pena di nullita', essere fatta richiesta di citazione a giudizio, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non e' stato enunciato nell'ordine di cattura, di comparizione o d'accompagnamento rimasto senza effetto.