(Codice di procedura penale-art. 397)
 
                              Art. 397 
 
 (Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio) 
 
  La richiesta e' notificata all'imputato insieme con il  decreto  di
citazione, a' termini degli articoli 405 e 408. 
 
  Il procuratore generale o il procuratore del Re, contemporaneamente
alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura  dell'imputato,
se  ricorrono   le   condizioni   prevedute   dai   primo   capoverso
dell'articolo 375. Al procuratore generale e al  procuratore  del  Re
spettano le facolta' prevedute dal secondo  e  dall'ultimo  capoverso
dello stesso articolo. 
 
  La richiesta, quando si tratta di reato di competenza  della  corte
d'assise, e' depositata nella cancelleria della corte  d'appello;  se
si tratta di reato di competenza del tribunale, e'  depositata  nella
cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi  gli  atti
del procedimento e le cose sequestrate, qualora  non  sia  necessario
custodirle altrove.