Art. 397 (Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione a giudizio) La richiesta e' notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, a' termini degli articoli 405 e 408. Il procuratore generale o il procuratore del Re, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato, se ricorrono le condizioni prevedute dai primo capoverso dell'articolo 375. Al procuratore generale e al procuratore del Re spettano le facolta' prevedute dal secondo e dall'ultimo capoverso dello stesso articolo. La richiesta, quando si tratta di reato di competenza della corte d'assise, e' depositata nella cancelleria della corte d'appello; se si tratta di reato di competenza del tribunale, e' depositata nella cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.