(Codice di procedura penale-art. 398)
 
                              Art. 398 
 
    (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria) 
 
  Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del  pretore
le indagini occorrenti  sono  eseguite  dal  pretore  stesso,  quando
questi non ritiene di richiedere all'uopo gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria. 
 
  In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, puo' spedire un
mandato contro l'imputato, sentire il denunciante,  il  querelante  o
l'offeso in contraddittorio di chi e' indicato come  reo  e  compiere
tutti gli  atti  istruttori  che  la  legge  attribuisce  al  giudice
istruttore nel procedimento con istruzione formale. 
 
  Qualora, in seguito agli atti compiuti, il  pretore  riconosca  non
doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli  articoli  378  e
seguenti; altrimenti emette decreto di citazione a giudizio. 
 
  Il pretore non puo', a pena di nullita',  pronunciare  sentenza  di
non doversi procedere per insufficienza di prove, se  l'imputato  non
e' stato interrogato sul fatto, ovvero  se  il  fatto  non  e'  stato
enunciato in un mandato rimasto senza effetto.