Art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria) Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria. In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, puo' spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi e' indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale. Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 378 e seguenti; altrimenti emette decreto di citazione a giudizio. Il pretore non puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.