(Codice di procedura penale-art. 399)
 
                              Art. 399 
 
(Impugnazione   delle   sentenze   istruttorie   di   proscioglimento
                      pronunciate dal pretore) 
 
  Il procuratore del Re puo' appellare contro la sentenza del pretore
che dichiara non doversi procedere. Sull'appello  decide  il  giudice
istruttore con sentenza soggetta al ricorso per cassazione  da  parte
del procuratore del Re o del procuratore  generale  presso  la  corte
d'appello. 
 
  L'imputato puo' appellare al giudice, istruttore contro la sentenza
del pretore nei casi  indicati  nell'ultimo  capoverso  dell'articolo
387. La sentenza del giudice istruttore e' soggetta  al  ricorso  per
cassazione da parte del procuratore del Re o del procuratore generale
presso la corte d'appello quando ha riformato quella del  pretore,  e
da parte dell'imputato, quando l'ha confermata.