(Codice di procedura penale-art. 400)
 
                              Art. 400 
 
(Provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di
                        misure di sicurezza) 
 
  In qualsiasi stato dell'istruzione sommaria il procuratore generale
o  il  procuratore  del  Re,  se  ritiene  applicabile   alcuno   dei
provvedimenti indicati nell'articolo 301,  fa  richiesta  al  giudice
istruttore perche' provveda a norma dell'articolo medesimo. 
 
  Il pretore provvede d'ufficio.