Art. 400 (Provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza) In qualsiasi stato dell'istruzione sommaria il procuratore generale o il procuratore del Re, se ritiene applicabile alcuno dei provvedimenti indicati nell'articolo 301, fa richiesta al giudice istruttore perche' provveda a norma dell'articolo medesimo. Il pretore provvede d'ufficio.