(Codice di procedura penale-art. 401)
 
                              Art. 401 
 
(Sanatoria  delle  nullita'   verificatesi   nel   procedimento   con
                        istruzione sommaria) 
 
  Le nullita' incorse nel procedimento con istruzione  sommaria  sono
sanate, se non sono dedotte con  dichiarazione  scritta  e  motivata,
ricevuta dal cancelliere del giudice competente per il giudizio,  nel
termine di giorni cinque da quello della notificazione del decreto di
citazione.