Art. 401 (Sanatoria delle nullita' verificatesi nel procedimento con istruzione sommaria) Le nullita' incorse nel procedimento con istruzione sommaria sono sanate, se non sono dedotte con dichiarazione scritta e motivata, ricevuta dal cancelliere del giudice competente per il giudizio, nel termine di giorni cinque da quello della notificazione del decreto di citazione.