(Testo unico-art. 213)
                              Art. 213. 
 
(Art. 5, comma 1°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 87,  comma
2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge
                      28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  I Regi Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma e
gli Istituti pareggiati di cui all'art. 229 hanno grado universitario
e personalita' giuridica. 
  Essi hanno lo scopo di compiere - in relazione al conferimento  dei
diplomi appresso indicati - la cultura di coloro che hanno conseguito
l'abilitazione magistrale. 
  I diplomi sono di tre specie: 
  a) di materie letterarie: italiano,  latino,  storia  e  geografia,
lingue e letterature straniere; 
  b) di filosofia e pedagogia; 
  c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. 
  I diplomi di cui alle lettere a) e b) si conseguono, dopo un  corso
di studi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma di  cui  alla
lettera c) dopo un corso triennale. 
  I diplomi di cui alle lettere a) e b) hanno  esclusivamente  valore
di qualifiche accademiche. I diplomati dagli  Istituti  superiori  di
magistero che intendano di esercitare la  professione  di  insegnanti
negli Istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami di cui
all'art. 179 comma secondo.