Art. 214. (Articoli 5 e 6, comma ultimo, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 88, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 1, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29). Il governo degli Istituti superiori di magistero appartiene: 1° al direttore, il quale e' nominato per decreto Reale fra i professori di ruolo appartenenti all'Istituto; dura in ufficio un biennio e puo' essere confermato; 2° al Consiglio direttivo, composto di tutti i professori di ruolo (ordinari e straordinari) dell'Istituto; 3° al Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto. Le attribuzioni del direttore, del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori sono stabilite dal regolamento. Al direttore spetta la retribuzione annua di L. 2000, ridotta del 12% ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. Nelle norme per la conferma nella carica o per la sostituzione, egli conserva le sue mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento dell'Istituto.