(Testo unico-art. 214)
                              Art. 214. 
 
(Articoli 5 e 6, comma ultimo, R. decreto 13 marzo  1923,  n.  736  -
Art. 88, R.  decreto  30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  1,  R.
decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 1,  comma  ultimo,  R.
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1,  R.  decreto-legge  5
                        gennaio 1933, n. 29). 
 
  Il governo degli Istituti superiori di magistero appartiene: 
  1° al direttore, il quale e'  nominato  per  decreto  Reale  fra  i
professori di ruolo appartenenti all'Istituto;  dura  in  ufficio  un
biennio e puo' essere confermato; 
  2° al Consiglio direttivo, composto di tutti i professori di  ruolo
(ordinari e straordinari) dell'Istituto; 
  3° al Consiglio dei professori,  composto  di  tutti  i  professori
dell'Istituto. 
  Le attribuzioni  del  direttore,  del  Consiglio  direttivo  e  del
Consiglio dei professori sono stabilite dal regolamento. 
  Al direttore spetta la retribuzione annua di L. 2000,  ridotta  del
12% ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. 
  Nelle norme per la conferma nella carica  o  per  la  sostituzione,
egli conserva le sue  mansioni  per  gli  atti  inerenti  al  normale
funzionamento dell'Istituto.