(Testo unico-art. 215)
                              Art. 215. 
 
(Art. 3, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 8, R.  decreto-legge
                      13 gennaio 1927, n. 38). 
 
  Le  materie  d'insegnamento  negli  Istituti  si   distinguono   in
fondamentali e complementari. 
  Sono materie fondamentali: la filosofia e storia  della  filosofia;
la  pedagogia;  la  lingua  e  letteratura  italiana;  la  lingua   e
letteratura latina; la storia; la geografia. 
  Sono materie complementari: la lingua e  letteratura  francese;  la
lingua e letteratura tedesca; la lingua  e  letteratura  inglese;  le
istituzioni  di  diritto  pubblico  e  di  legislazione   scolastica;
l'igiene scolastica. 
  L'insegnamento e' impartito mediante lezioni ed esercitazioni. 
  Spetta al  Consiglio  direttivo  dell'Istituto  stabilire  a  quali
insegnamenti debbono essere assegnati i posti di  ruolo  disponibili,
fermo restando il numero dei posti in organico. A tale  effetto  puo'
essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana.