(Testo unico-art. 216)
                              Art. 216. 
 
(Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 9, R.  decreto-legge
                    25 settembre 1924, n. 1585). 
 
  Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali  e'
tale,  a  giudizio  del  Consiglio  direttivo,  da  giustificare   lo
sdoppiamento del corso  stesso,  potra'  istituirsi,  in  seguito  al
parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione  nazionale,
un secondo corso.