Art. 216. (Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 9, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585). Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali e' tale, a giudizio del Consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potra' istituirsi, in seguito al parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, un secondo corso.