(Testo unico-art. 217)
                              Art. 217. 
 
(Art. 15, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 87, comma 3°, e
95, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Art.  8,  comma  ultimo,
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Tabella 11,  Legge  8  giugno
                           1933, n. 629). 
 
  A ciascuno dei Regi Istituti superiori di magistero  di  Firenze  e
Messina e' assegnata la dotazione annua di L. 57.200. Al R.  Istituto
superiore di magistero di Roma e' assegnata la dotazione annua di  L.
72.600. 
  Per la gestione  dei  fondi  di  cui  gli  Istituti  dispongono  si
seguono, in quanto applicabili, le norme di  cui  al  R.  decreto  20
luglio 1922, n. 1216. 
  Ai Regi Istituti superiori di magistero si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 45  del  presente
testo unico, concernenti il pagamento dei contributi da  parte  degli
Enti pubblici,  e  all'ultimo  comma  dell'art.  53,  concernente  la
responsabilita' dei  direttori  e  professori  che  hanno  assegni  e
dotazioni per gabinetti scientifici. 
  I comuni di Firenze, Messina e Roma  sono  obbligati  a  fornire  i
locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra agli
Istituti stessi.