(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 274)
                              Art. 274. 
        (Riunione di procedimenti relativi a cause connesse). 
 
  Se piu' procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo
stesso giudice, questi, anche d'ufficio, puo' disporne la riunione. 
 
  Se il giudice istruttore o il presidente della sezione  ha  notizia
che per una  causa  connessa  pende  procedimento  davanti  ad  altro
giudice o  davanti  ad  altra  sezione  dello  stesso  tribunale,  ne
riferisce al presidente, il  quale,  sentite  le  parti,  ordina  con
decreto che le cause siano chiamate  alla  medesima  udienza  davanti
allo stesso  giudice  o  alla  stessa  sezione  per  i  provvedimenti
opportuni.