Art. 274.
(Riunione di procedimenti relativi a cause connesse).
Se piu' procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo
stesso giudice, questi, anche d'ufficio, puo' disporne la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia
che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro
giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne
riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con
decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti
allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti
opportuni.